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Oneri Informativi per Cittadini e Imprese

RIFERIMENTI

In questa sezione sono riportate le informazioni relative a :

Riferimento normativo: Art. 34, c. 1,2, d.lgs. n. 33/2013

Oneri informativi per cittadini e imprese

Regolamenti ministeriali o interministeriali, provvedimenti amministrativi a carattere generale adottati dalle amministrazioni dello Stato per regolare l’esercizio di poteri autorizzatori, concessori o certificatori, nonchè l’accesso ai servizi pubblici ovvero la concessione di benefici con allegato elenco di tutti gli oneri informativi gravanti sui cittadini e sulle imprese introdotti o eliminati con i medesimi atti.

CONTENUTI

La richiesta dei servizi erogati dall’ESU di Verona avviene esclusivamente attraverso l’utilizzo delle procedure in autocertificazione on-line presenti sul sito web aziendale.

I servizi sono quelli indicati nella sezione “Sportello on-line”

L’utente deve inizialmente registrarsi e successivamente, seguendo le istruzioni ricevute via email, procedere alla dichiarazione dei propri dati necessari e richiesti dai vari servizi.

Al termine delle procedure, sulla base dei dati dichiarati dagli utenti stessi, sono concessi o non concessi i benefici richiesti. L’Azienda procede comunque alla verifica, secondo la normativa vigente, delle autocertificazioni prodotte relativamente ai benefici concessi.

E’ pertanto onere del richiedente seguire tutte le indicazioni presenti nei bandi e avvisi, nonchè di dichiarare correttamente tutti i dati necessari e previsti dalle specifiche domande on-line.

Il richiedente è consapevole delle sanzioni penali previste per il caso di dichiarazioni false o mendaci, così come stabilito dall’articolo 76 del DPR 445/2000, nonché della decadenza dei benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere, ex art. 75 del medesimo DPR.

La domanda presentata, in regime di autocertificazione ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, viene accettata dall’ESU di Verona, secondo quanto previsto all’art. 65 del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 “Codice dell’amministrazione digitale”, attraverso le procedure “Sportello on-line” presenti sul sito web aziendale. La domanda viene acquisita dalle specifiche procedure ed elaborate; la procedura definisce, in base ai dati dichiarati entro gli specifici eventuali termini di scadenza, l’idoneità o meno al beneficio.

Nei bandi di concorso pubblicati viene di volta in volta stabilito un termine per la presentazione delle domande. Entro tale termine lo studente può chiedere di modificare il contenuto della domanda. Decorso il termine, la domanda viene chiusa e non può essere modificata.

L’ESU di Verona, secondo quanto stabilito all’art. 10 del Decreto Legislativo 29 marzo 2012, n. 68 e all’art. 3 comma 10 della Deliberazione della Giunta Regionale n. 1011 del 18.06.2013, procede alla verifica di quanto dichiarato nella domanda on-line dallo studente.
La verifica sul merito dichiarato viene effettuata richiedendo alle amministrazioni compententi l’effettivo merito del richiedente i benefici così come registrato nei loro archivi (Università degli Studi di Verona, Accademia di Belle Arti di Verona, Conservatorio di Musica di Verona).
La verifica della situazione economica, dichiarata dal richiedente attraverso la compilazione dei campi relativi alla dichiarazione ISEE/ISEEU e ISPE/ISPEU, viene effettuata con comunicazione di verifica ai competenti Comandi Provinciali della Guardia di Finanza.
A seguito dei controlli effettuati e nel caso ricorrano i presupporti, l’ESU di Verona procede alla revoca dei benefici concessi con la conseguente applicazione delle sanzioni amministrative e penali eventualmente correlate secondo le vigenti normative in materia.