ESU di Verona

Ospitalità, accoglienza, nuove opportunità e molto altro ancora!

ESU di Verona, per consentire agli studenti “fuori sede” che frequentano l’Università degli Studi di Verona, l’Accademia di Belle Arti di usufruire a Verona dei servizi sanitari, ha predisposto la seguente informativa:

Presentazione attivazione medico

In dettaglio si forniscono le seguenti informazioni:

Studenti italiani

Come richiedere un Medico di medicina generale

Ai sensi della normativa vigente uno studente fuori sede che si trovi a Verona può attivare la copertura di un medico di base, che sostituisce temporaneamente quello del luogo di residenza.
La copertura del medico di medicina generale (medico di base) può essere attivata per un minimo di tre mesi fino ad un anno, con possibilità di rinnovo
Per attivare la copertura del medico di base uno studente domiciliato presso un comune afferente all’ULSS9 di Verona deve seguire una procedura amministrativa:

  • essere iscritto alla ULSS/ASL di residenza;
  • essere in possesso dell’attestato di cancellazione del medico dall’ULSS/ASL di residenza; se lo studente ne è sprovvisto è possibile dichiarare con un’autocertificazione scritta la propria cancellazione  MOD01 “Dichiarazione sostitutiva di certificazioni”.
  • L’operatore allo sportello procederà poi a verificare autonomamente la veridicità delle dichiarazioni; è obbligatoria la cancellazione presso la propria ULSS/ASL;
  • essere in possesso della tessera sanitaria della regione di residenza, o di quella europea;
  • compilare il MOD03 “Iscrizione temporanea di assistiti non residenti” per l’iscrizione temporanea di assistiti non residenti.

Una volta in possesso di questi documenti bisogna presentarli agli uffici del distretto sanitario competente, ubicati in base alla zona di domicilio. Per individuare con correttezza l’ufficio del distretto sanitario competente è possibile verificare la mappa al seguente link (es. per tutti gli studenti domiciliati in zona Veronetta, vicino al polo Zanotto l’ufficio competente è quello in Via Poloni, 1 37122 Verona).

 

Studenti comunitari

MODELLO S1

Se gli studenti comunitari trasferiscono la residenza l’assistenza è garantita attraverso il modello S1 rilasciato dal paese di origine. Se cittadini di stati con i quali vigono accordi bilaterali si utilizza la modulistica prevista dagli accordi. È importante analizzare caso per caso presso lo sportello del Distretto Sanitario.

Vengono riportate qui di seguito alcune informazioni importanti rilevate dal DGR N. 753/2019 “linee guida in materia di assistenza sanitaria ai cittadini appartenenti all’unione europea”.

Le disposizioni previste si applicano anche ai cittadini appartenenti ai Paesi dello Spazio Economico Europeo (Norvegia, Islanda e Liechtenstein), alla Repubblica di San Marino e alla Svizzera.

Il cittadino dell’UE che risiede sul territorio nazionale per un periodo superiore a tre mesi sarà iscritto obbligatoriamente al S.S.N., a parità di trattamento con i cittadini italiani residenti in Italia e con oneri a carico del S.S.N.

 

TEAM

Lo studente appartenente all’UE presente in Italia per un soggiorno superiore a tre mesi e munito di TEAM (Tessera Europea di Assicurazione Malattia), che non intende spostare la propria residenza nello Stato membro ospitante, mantenendo il centro dei propri interessi presso il Paese di origine, può richiedere l’iscrizione anagrafica nel registro della popolazione temporaneamente presente e beneficiare delle prestazioni medicalmente necessarie previa esibizione della TEAM. Non va iscritto al S.S.N.

 

Modello S1 o E106: Attestato riguardante il diritto alle prestazioni in natura per malattia e maternità dei cittadini appartenenti all’UE residenti o domiciliati in uno Stato membro diverso da quello competente, viene rilasciato ai lavoratori distaccati e familiari con essi residenti, frontalieri e studenti. Per i titolari del modello S1 o E106 l’iscrizione al S.S.N. avverrà presso l’Azienda ULSS di residenza o domicilio per la durata della validità del modello.

 

I cittadini dell’UE già residenti, con redditi propri, privi di copertura a carico dello Stato di provenienza e che non hanno diritto all’iscrizione obbligatoria al S.S.N., possono chiedere, in luogo dell’assicurazione privata, l’iscrizione volontaria al S.S.N. L’iscrizione avviene presso l’Azienda ULSS di residenza. Si prescinde dalla residenza per gli studenti iscritti ad un corso di studi o di formazione professionale, essendo sufficiente il domicilio.

L’iscrizione a titolo volontario:

  • comporta il versamento di un contributo in percentuale al reddito, secondo quanto previsto dal D.M. 8 ottobre 1986 ed è valida anche per i familiari a carico;
  • comporta il versamento di un contributo forfettario per gli studenti iscritti ad un corso di studi o a un corso di formazione professionale. Il contributo forfettario non è valido qualora lo studente abbia dei familiari a carico. In questo caso il contributo sarà calcolato in percentuale al reddito secondo quanto previsto dal D.M. 8 ottobre 1986;
  • è valida per l’anno solare, non è frazionabile e non ha decorrenza retroattiva;
  • dà diritto a tutte le prestazioni erogate dal S.S.N. sul territorio nazionale a parità con il cittadino italiano.

 

Studenti extra UE

Gli studenti stranieri extracomunitari vengono iscritti con permesso di soggiorno per motivo di “studio”, previo pagamento un contributo forfettario pari a 149,77€ annuale.

Non è richiesta la residenza anagrafica per gli studenti e le persone alla pari, per i quali si fa riferimento all’effettiva dimora (es. alloggi ESU).

L’iscrizione a titolo volontario:

  • comporta il versamento del contributo forfettario per gli studenti iscritti ad un corso di studi o per le persone alla pari. Il contributo forfettario non è valido qualora lo studente o la persona alla pari abbia dei familiari a carico. In questo caso il contributo sarà calcolato in percentuale al reddito secondo quanto previsto dal D.M. 8 ottobre 1986;
  • è concessa solamente ai cittadini extracomunitari titolari di permesso di soggiorno con validità superiore a tre mesi, fatta eccezione per gli studenti e le persone alla pari che possono chiedere l’iscrizione anche per periodi inferiori;
  • è valida per l’anno solare, non è frazionabile e non ha decorrenza retroattiva;
  • dà diritto a tutte le prestazioni erogate dal S.S.N. sul territorio italiano a parità con il cittadino italiano;
  • non è consentita ai cittadini che fanno ingresso sul territorio italiano per motivi di cura e a coloro che entrano per motivi di turismo e affari. Nei casi in cui sia consentita l’iscrizione volontaria l’Azienda Ulss9 provvede all’iscrizione provvisoria del cittadino straniero, previo versamento del relativo contributo e rilascia allo stesso la documentazione attestante l’iscrizione stessa.

Tale iscrizione esplica la sua completa efficacia solo a seguito della presentazione del permesso di soggiorno.

 I cittadini extracomunitari presenti sul territorio nazionale si suddividono in:

  1. Cittadini extracomunitari regolarmente soggiornanti sul territorio nazionale iscritti a titolo obbligatorio o a titolo volontario al S.S.N. A tale categoria di cittadini sono garantite parità di trattamento e piena uguaglianza di diritti e doveri rispetto ai cittadini italiani per quanto attiene all’assistenza sanitaria erogata in Italia (pagamento del ticket ed esenzioni per riconosciute specifiche condizioni di reddito, età, invalidità o patologie) con regolare assegnazione del Medico di Medicina Generale (MMG) o del Pediatra di Libera Scelta (PLS) nonché l’erogazione dei Livelli Essenziali di Assistenza (LEA) sul territorio nazionale.
  2. Cittadini extracomunitari che entrano sul territorio nazionale per motivi di cura (programmata): le cure programmate sono ottenibili unicamente corrispondendo l’intero onere da parte del cittadino straniero beneficiario delle prestazioni. Può essere altresì autorizzato dal Ministero della Salute l’ingresso in Italia per cure nell’ambito di programmi umanitari o dalla Regione d’intesa con il Ministero stesso.
  3. Cittadini extracomunitari non in regola con le norme relative all’ingresso e al soggiorno. A tale categoria di cittadini sono garantite le cure ambulatoriali ed ospedaliere urgenti o comunque essenziali, ancorché continuative, per malattia ed infortunio ed i programmi di medicina preventiva a salvaguardia della salute individuale e collettiva.

 

Sono iscrivibili a titolo volontario al S.S.N. le seguenti categorie di cittadini stranieri:

  • studenti, privi di redditi diversi da borse di studio o sussidi erogati da enti pubblici italiani;
  • persone alla pari;
  • titolari di permesso di soggiorno per residenza elettiva che non svolgono alcuna attività lavorativa;
  • personale religioso;
  • personale diplomatico e consolare delle Rappresentanze estere operanti in Italia, con esclusione del personale assunto a contratto in Italia;
  • dipendenti stranieri di Organizzazioni Internazionali operanti in Italia;
  • ricercatori;
  • genitori ultrasessantacinquenni, familiari di cittadino dell’UE/italiano che fanno ingresso dopo il 05 novembre 2008 titolari di permesso di soggiorno per motivi familiari, carta di soggiorno di familiare dell’UE o carta di soggiorno permanente;
  • i lavoratori individuati all’art. 27, comma 1, lettere a), i), e q) del D. Lgs. n. 286/1998 che non siano tenuti a corrispondere in Italia l’imposta sul reddito delle persone fisiche quali: 1) dirigenti o personale altamente specializzato di società estere; 2) lavoratori dipendenti regolarmente retribuiti da datori di lavoro, persone fisiche o giuridiche, residenti o aventi sede all’estero e da questi direttamente retribuiti, i quali siano ALLEGATO A DGR nr. 753 del 04 giugno 2019 pag. 58 di 88 58 temporaneamente trasferiti dall’estero presso persone fisiche o giuridiche, italiane o straniere, residenti in Italia; 3) giornalisti corrispondenti ufficialmente accreditati in Italia;
  • tutte le altre categorie individuate per esclusione rispetto a coloro che hanno titolo all’iscrizione obbligatoria.

 

PER TUTTI

Continuità Assistenziale

Nei casi di emergenza o nei casi in cui non è stato possibile attivare le procedure sopra riportate è possibile recarsi presso la Continuità Assistenziale (ex Guardia Medica) di Verona.

Il Servizio di Continuità Assistenziale può essere contattato sia telefonicamente che recandosi direttamente presso la sede di riferimento.

In relazione al problema esposto, il medico eroga l’intervento da lui ritenuto più appropriato.

Le sedi del servizio di continuità assistenziale sono:

Distretto 1 – Verona – CentroDistretto 2 – Verona – SudDistretto 3 – Verona – Est
Via Marconi n.27/a
37122 Verona
Tel: 045 7614565
Via Rovigo n.2/B
37122 Verona
Tel: 045 7614565
c/o Ospedale di Marzana –
Piazzale Lambranzi (Marzana)
37034 Verona
Tel: 045 7614565

 

Tale intervento può essere:

Consiglio telefonico – Visita domiciliare – Visita ambulatoriale – Invio ad altro servizio
Le visite ambulatoriali vengono garantite con accesso diretto nei seguenti orari:
– sabato e prefestivi: dalle ore 10.00 alle ore 24.00
– domenica e festivi: dalle ore 8.00 alle ore 24.00
– tutti i giorni: dalle ore 20.00 alle ore 24.00

Spetta al medico stabilire le priorità tra le richieste ricevute, sia per visite ambulatoriali che domiciliari.
L’utente pertanto verrà accolto in base al criterio sopra esposto e, nel caso di accesso diretto all’ambulatorio, potrebbe essere necessario attendere il rientro del medico se lo stesso si trova in quel momento impegnato in una visita domiciliare.

 

Tra i compiti del medico rientrano:

  • Prestazioni sanitarie non differibili (cioè i problemi che richiedono l’intervento del medico e non possono essere rinviati fino all’apertura dell’ambulatorio del proprio medico curante o pediatra). Pertanto la non differibilità è cosa diversa dall’urgenza/emergenza, che viene assicurata dal Servizio del 118.
  • Certificazioni di malattia per un massimo di 3 giorni e a partire dal giorno di effettiva constatazione dello stato di malattia
  • Certificazione di malattia per i lavoratori turnisti (nelle ore di competenza del servizio)
  • Prescrizione di farmaci, che abbiano il carattere della non differibilità, su ricettario regionale
  • Constatazione di decesso

Quando ci si reca presso gli ambulatori del Servizio è necessario portare con sé il tesserino sanitario ed eventuali attestazioni di esenzione dal pagamento del ticket.

Il medico di Continuità Assistenziale non può:

  • Prescrivere esami diagnostici, di laboratorio e strumentali, e visite specialistiche
  • Prescrivere i farmaci con nota, salvo i casi previsti adeguatamente documentati (esibendo diagnosi e/o piano terapeutico)
  • Ripetere ricette mediche per tutti i farmaci assunti con continuità che non rivestano il carattere della non differibilità
  • Fare l’impegnativa per i ricoveri programmati che rimangono di esclusiva pertinenza del medico di famiglia
  • Rilasciare certificati INAIL

Inoltre non è compito dei medici di Continuità Assistenziale trascrivere su ricettari regionali i farmaci prescritti dai medici del Pronto Soccorso e dei reparti ospedalieri.
Si ricorda che i medici delle strutture ospedaliere sono tenuti a rilasciare direttamente le prescrizioni all’atto della dimissione, senza vincolare l’utente a recarsi anche presso il servizio di Continuità Assistenziale.

 

TARIFFE

Il servizio è gratuito per tutti gli assistiti dal SSR (Accordi Nazionali e Regionali e integrativi aziendali vigenti).

Per i non residenti nella Regione del Veneto e per i turisti il servizio è a pagamento con le seguenti tariffe:

visita domiciliare –> € 40,00

visita ambulatoriale –> € 25,00

atti medici ripetitivi –> € 5,00

vedi link:  https://www.aulss9.veneto.it/index.cfm?action=mys.page&content_id=421

 

 

PRONTO SOCCORSO 

È possibile accedere, inoltre, per le urgenze anche presso il pronto soccorso. Al momento dell’accesso al Pronto Soccorso (Triage) gli infermieri specializzati del triage attribuiscono al paziente un codice colore che definisce l’ordine di priorità delle cure, in base alla gravità del caso e indipendentemente dall’ordine di arrivo in ospedale (codice rosso, giallo, verde e bianco).
Il colore del codice alla dimissione è determinante per stabilire anche se le cure sono gratuite o soggette al pagamento di un ticket sanitario. La compartecipazione alla spesa della prestazione è volta a scoraggiare l’utilizzo improprio del Pronto Soccorso, a danno delle vere urgenze – emergenze cui prioritariamente deve rispondere il servizio.

SONO A PAGAMENTO 

  • Gli accessi accolti con una classificazione di triage bianco o verde classificati come codice bianco alla dimissione
  • Gli accessi degli utenti, con qualsiasi classificazione di triage di ingresso, che autonomamente lasciano il Pronto Soccorso prima della chiusura del verbale o che lasciano l’ospedale senza ritornare in Pronto Soccorso dopo una prestazione specialistica erogata in altro reparto.

In questi casi l’utente paga la quota fissa per l’accesso (25 €) e il ticket sulle prestazioni erogate.

 

NON SONO A PAGAMENTO
Tutti gli accessi con le seguenti caratteristiche:

  • Conclusi con proposta di ricovero in ospedale;
  • Che abbiano determinato una sosta in Osservazione Breve Intensiva di durata superiore a 4 ore;
  • Conseguenti a traumatismi che abbiano determinato una frattura, una lussazione, una ferita che abbia richiesto sutura o applicazione di colla biologica o una distorsione che abbia richiesto applicazione di apparecchio gessato o di altro dispositivo di immobilizzazione permanente;
  • Conseguenti a ustioni estese;
  • Conseguenti a presenza di corpo estraneo che richieda estrazione strumentale;
  • Conseguenti a intossicazione acuta, che richieda ricovero o Osservazione Breve Intensiva;
  • Che abbiano rilevato condizioni di rischio legate allo stato di gravidanza;
  • Derivanti dall’invio in Pronto Soccorso da parte del medico di medicina generale o di continuità assistenziale con una esplicita richiesta di ricovero ospedaliero;
  • Relativi a vittime di eventi riconducibili ai reati di cui ai seguenti articoli del Codice Penale: 571 (abuso dei mezzi di correzione e disciplina), 572 (maltrattamenti contro familiari e conviventi), 583-bis (pratiche di mutilazione degli organi genitali), 609-bis (violenza sessuale), 612-bis (atti persecutori), limitatamente al primo accesso avvenuto nell’imminenza dei fatti;
  • Conseguenti ad una complicanza di un intervento chirurgico eseguito entro i 30 giorni antecedenti la data di accesso, esclusivamente nei casi in cui non sia possibile l’accesso diretto del paziente al reparto che ha eseguito l’intervento ed esclusi i casi in cui l’accesso avvenga in difformità rispetto alle indicazioni fornite dallo specialista consultato dal paziente.

 

ATTENZIONE: I pazienti che lasciano il Pronto Soccorso prima di accedere agli ambulatori vengono classificati alla chiusura del verbale senza assegnazione di codice colore e non sono soggetti ad alcun pagamento.

 

Vedi link: https://www.aulss9.veneto.it/index.cfm?action=mys.page&content_id=345&lingua=IT
Vedi link: https://www.aulss9.veneto.it/index.cfm?action=mys.page&content_id=352