Trasparenza

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Dichiarazioni Sostitutive e Acquisizione d’Ufficio dei Dati

RIFERIMENTI

In questa sezione sono riportate le informazioni relative a:

Riferimento normativo: Art. 35, c.3, d.lgs. 33/2013

Recapiti dell’ufficio responsabile:
Recapiti telefonici e casella di posta elettronica istituzionale dell’ufficio responsabile per le attività volte a gestire, garantire e verificare la trasmissione dei dati o l’accesso diretto degli stessi da parte delle amministrazioni procedenti all’acquisizione d’ufficio dei dati e allo svolgimento dei controlli sulle dichiarazioni sostitutive

Convenzioni-quadro:
Convenzioni-quadro volte a disciplinare la modalità di accesso ai dati da parte delle amministrazioni procedenti l’acquisizione d’ufficio dei dati e allo svolgimento dei controlli sulle dichiarazioni sostitutive

Modalità per l’acquisizione d’ufficio dei dati:
Ulteriori modalità per la tempestiva acquisizione dei dati

Modalità per lo svolgimento dei controlli:
Ulteriori modalità per lo svolgimento dei controlli sulle dichiarazioni sostitutive da parte delle amministrazioni procedenti

Modalità di accesso ai dati

LEGGE 7 agosto 1990, n 241
Art. 22.

  1. Al fine di assicurare la trasparenza dell’attivita amministrativa e di favorirne lo svolgimento imparziale e’ riconosciuto a chiunque vi abbia interesse per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti il diritto di accesso ai documenti amministrativi, secondo le modalita’ stabilite dalla presente legge.
  2. E’ considerato documento amministrativo ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto di atti, anche interni, formati dalle pubbliche amministrazioni o, comunque, utilizzati ai fini dell’attivita’ amministrativa.
  3. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge le amministrazioni interessate adottano le misure organizzative idonee a garantire l’applicazione della disposizione di cui al comma 1, dandone comunicazione alla Commissione di cui all’articolo 27.

Art. 23.
1. Il diritto di accesso di cui all’articolo 22 si esercita nei confronti delle amministrazioni dello Stato, ivi compresi le aziende autonome, gli enti pubblici ed i concessionari di pubblici servizi.