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Controlli e Rilievi sull'Amministrazione

RIFERIMENTI

Legge regionale 7 aprile 1998, n. 8 (BUR n. 32/1998)

Art. 11 – Collegio dei revisori dei conti.

1. Il Collegio dei revisori dei conti è composto da tre membri effettivi e due membri supplenti eletti dal Consiglio regionale con separate votazioni, con voto limitato a due per quanto riguarda i membri effettivi, e con voto limitato a uno per i membri supplenti. I candidati sono scelti tra gli iscritti nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti di cui al D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 88.
2. Il Collegio elegge il Presidente scegliendolo tra i suoi componenti.
3. I revisori rimangono in carica quanto il Consiglio di amministrazione e possono essere confermati una sola volta.
4. Il Collegio dei revisori dei conti:
a) esamina i bilanci e i rendiconti dell’Azienda e predispone la relazione che li accompagna;
b) verifica la regolarità ed efficienza della gestione amministrativa e finanziaria dell’Azienda e relaziona in merito annualmente al Presidente della Giunta regionale.
5. I revisori partecipano alle riunioni del Consiglio di amministrazione.

Riferimento normativo: Art. 31,d.lgs. 33/2013

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Relazioni degli organi di revisione amministrativa e contabile al bilancio di previsione o budget, alle relative variazioni e al conto consuntivo o bilancio di esercizio

Nella Sezione “Bilancio Preventivo e Consuntivo” sono riportate, per ogni anno, assieme ai bilanci relativi, anche le relazioni dei Revisori dei Conti.

 


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