RIFERIMENTI
Legge regionale 7 aprile 1998, n. 8 (BUR n. 32/1998)
Art. 11 – Collegio dei revisori dei conti.
1. Il Collegio dei revisori dei conti è composto da tre membri effettivi e due membri supplenti eletti dal Consiglio regionale con separate votazioni, con voto limitato a due per quanto riguarda i membri effettivi, e con voto limitato a uno per i membri supplenti. I candidati sono scelti tra gli iscritti nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti di cui al D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 88.
2. Il Collegio elegge il Presidente scegliendolo tra i suoi componenti.
3. I revisori rimangono in carica quanto il Consiglio di amministrazione e possono essere confermati una sola volta.
4. Il Collegio dei revisori dei conti:
a) esamina i bilanci e i rendiconti dell’Azienda e predispone la relazione che li accompagna;
b) verifica la regolarità ed efficienza della gestione amministrativa e finanziaria dell’Azienda e relaziona in merito annualmente al Presidente della Giunta regionale.
5. I revisori partecipano alle riunioni del Consiglio di amministrazione.
Riferimento normativo: Art. 31,d.lgs. 33/2013
COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
Nella Sezione “Bilancio Preventivo e Consuntivo” sono riportate, per ogni anno, assieme ai bilanci relativi, anche le relazioni dei Revisori dei Conti.
DECADUTO Dott. Zumerle Maurizio
EX COLLEGIO
Dott. Luciano Giarola
Dott. Emiliano Trentini
Dott. Alberto Nale
ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE
Anno 2017 – Relazione annuale dell’OIV sul funzionamento complessivo del sistema di valutazione