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Performance

D.Lgs. n 150/2009
Art. 7. 
 
       Sistema di misurazione e valutazione della performance 
 
 
  1. Le amministrazioni pubbliche valutano annualmente la performance
organizzativa e  individuale.  A  tale  fine  adottano  con  apposito
provvedimento  il  Sistema  di  misurazione   e   valutazione   della
performance. 
  2. La funzione di misurazione e valutazione  delle  performance  e'
svolta: 
   a) dagli Organismi indipendenti di valutazione  della  performance
di cui all'articolo 14, cui  compete  la  misurazione  e  valutazione
della  performance  di  ciascuna  struttura  amministrativa  nel  suo
complesso, nonche' la proposta di valutazione annuale  dei  dirigenti
di vertice ai sensi del comma 4, lettera e), del medesimo articolo; 
   b) dalla Commissione di cui all'articolo 13 ai sensi del  comma  6
del medesimo articolo; 
   c) dai  dirigenti  di  ciascuna  amministrazione,  secondo  quanto
previsto agli articoli 16 e 17, comma 1, lettera e-bis), del  decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come modificati dagli articoli  38
e 39 del presente decreto. 
  3. Il Sistema di misurazione e valutazione  della  performance,  di
cui al comma  1,  individua,  secondo  le  direttive  adottate  dalla
Commissione di cui all'articolo  13,  secondo  quanto  stabilito  dal
comma 2 del medesimo articolo: 
   a) le fasi, i tempi, le modalita', i soggetti e le responsabilita'
del processo di  misurazione  e  valutazione  della  performance,  in
conformita' alle disposizioni del presente decreto; 
   b) le procedure di  conciliazione  relative  all'applicazione  del
sistema di misurazione e valutazione della performance; 
   c) le modalita' di raccordo e di integrazione  con  i  sistemi  di
controllo esistenti; 
   d) le modalita' di raccordo e  integrazione  con  i  documenti  di
programmazione finanziaria e di bilancio.

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